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LO STATUTO
1. COSTITUZIONE E SEDE
Su iniziativa degli imprenditori della città di Fiuggi è costituito il comitato denominato “comfiuggi”.
La sede del Comitato è in Fiuggi. Il Comitato è regolato dal presente Statuto e per quanto ivi non previsto dal vigente Codice Civile.
Il Comitato non ha scopo di lucro e tutte le cariche e mansioni vengono svolte gratuitamente.
Chiunque condivida le finalità indicate di seguito può collaborare volontariamente ed in modo gratuito, essendo in ogni modo escluso ogni vincolo di subordinazione e remunerazione.
Per territorio si intende quello costituente la città di Fiuggi.

2. FINALITA’ E SCOPI DEL COMITATO
Le finalità del Comitato sono:
- contribuire al rilancio della città di Fiuggi, promovendo e curando la tutela generale delle imprese associate, salvaguardando gli interessi comuni e valorizzando la vocazione turistica ;
- coinvolgere commercianti, gestori di pubblici esercizi, artigiani, liberi professionisti ed altre categorie imprenditoriali in un percorso progettuale e metodico che possa ricollocare le categorie imprenditoriali nella vita del nostro paese, proponendo il Comitato come parte attiva e propositiva.
- Favorire azioni di sostegno a tutta la collettività delle imprese aderenti al comitato ed evitando azioni a vantaggio della sola singola impresa.
- Promuovere ed attuare , tramite i propri uffici e le proprie strutture collegate, qualsiasi iniziativa che tenda a fornire consulenza ed assistenza per la soluzione di problematiche inerenti lo sviluppo di tutte le imprese associate.

3. SOCI
Possono far parte del Comitato Comfiuggi in qualità di Soci:
- commercianti, gestori di pubblici esercizi, artigiani, liberi professionisti, lavoratori autonomi ed altre categorie imprenditoriali, riconosciute tali dalle leggi vigenti siano esse individuali o societarie, che abbiano presentato regolare domanda di ammissione.
Il Comitato potrà inoltre ricevere l’adesione di Cooperative, Consorzi, Società ed Enti commerciali e non commerciali costituiti in base alle leggi e ai regolamenti vigenti, in armonia con gli scopi sociali.
Le domande di ammissione devono essere presentate al Comitato. Spetta al Consiglio Direttivo accogliere o respingere la domanda.

4. PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO
La qualità di socio si perde:
- per recesso, che deve essere comunicato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno;
- per cessazione dell’attività che deve essere comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno;
- per morosità, su deliberazione dell’Assemblea, per il compimento di atti contrari agli scopi sociali.
La perdita della qualità di socio non esonera dall’assolvimento degli impegni assunti, ivi compreso l’obbligo del pagamento della quota associativa dell’anno solare in corso.

5. ORGANI DEL COMITATO
Gli organi del Comitato sono:
- l’assemblea generale;
- il consiglio direttivo;
- il Presidente.

6. ASSEMBLEA GENERALE
L’assemblea generale è composta da tutti i soci aderenti al comitato in regola con il pagamento delle quote associative che dovranno risultare dal libro soci tenuto presso la sede del comitato.

7. COMPITI DELL’ASSEMBLEA GENERALE
L’assemblea generale:
a) delibera su qualunque argomento le sia sottoposto dal Consiglio Direttivo.
b) delibera sulle modifiche statutarie.
c) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo nonché del Presidente e del vice
Presidente;
d) delibera in ordine alla decadenza ed alla esclusione dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

8. FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea è convocata dal presidente del Consiglio Direttivo mediante convocazione da inviare a tutti i soci del Comitato.
L’avviso di convocazione dovrà contenere gli argomenti all’ordine del giorno, il luogo, il giorno, e l’ora della convocazione.
L’Assemblea generale deve essere convocata almeno una volta l’anno.
Essa è validamente costituita in prima convocazione qualora sia presente la metà più uno dei soci che hanno diritto a partecipare. L’assemblea si intende validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
L’assemblea generale delibera a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti è determinante il voto del presidente del Consiglio Direttivo.
L’assemblea è presieduta dal Presidente o in sua mancanza dal vice-Presidente.

9. CONSIGLIO DIRETTIVO
IL Consiglio Direttivo è composto da un numero di consiglieri variabile da un minimo di sei ad un massimo di nove. Il primo Consiglio Direttivo sarà composto da numero 6 membri e si prevede la possibilità di nomina di un Consigliere in più ogni 10 nuovi soci quando il numero degli associati sarà di 25 soci, e poi di un’ulteriore nomina quando il numero raggiungerà quota 35 ed infine un altro consigliere con un numero di iscritti pari a 45, quindi fino ad un massimo di nove membri.
Essi durano in carica per un biennio e sono rieleggibili. L’Assemblea che provvede all’elezione dei Consiglieri nomina tra loro il Presidente ed il Vice Presidente ed il Segretario tesoriere.
Spetta al Consiglio Direttivo:.
a) elaborare e proporre all’approvazione dell’Assemblea il programma delle iniziative del Comitato;
b) proporre all’Assemblea proposte di decadenza o esclusione dei soci;
c) assumere le più opportune iniziative per il perseguimento dello scopo del Comitato;
d) dare esecuzione ai deliberati dell’Assemblea.
Il Consigliere od i Consiglieri eventualmente a ciò delegati rispondono del proprio operato al Consiglio Direttivo che resta comunque l’unico responsabile nei confronti dell’Assemblea e dei terzi.

10. FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, o su richiesta di almeno due quinti dei suoi membri, a mezzo di comunicazione scritta contenente l’elenco degli argomenti da trattare. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei Consiglieri.
Le decisioni sono prese a maggioranza semplice ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il consigliere che per tre volte in un anno risulterà assente alle riunioni, decadrà automaticamente dalla carica.

11. IL PRESIDENTE
Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente del Comitato.
A lui o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, spettano:
a) la legale rappresentanza del Comitato davanti ai terzi ed in giudizio;
b) il compito di convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea;
c) di promuovere ogni attività volta alla realizzazione pratica dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio direttivo stesso.

12. IL PATRIMONIO
Il patrimonio del Comitato è costituito da:
a) patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà del Comitato;
b) quote associative, contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi.
E’ assolutamente vietato distribuire tra gli associati anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Comitato , salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

13. RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO
L’esercizio del Comitato si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio consuntivo deve fedelmente rispecchiare l’andamento della gestione economico-finanziaria e sociale del Comitato. Tale bilancio , predisposto dal Consiglio direttivo dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Il rendiconto economico-finanziario con gli eventuali allegati, deve restare a disposizione dei soci presso la sede sociale durante i quindici giorni antecedenti la data fissata per la riunione dell’assemblea che lo deve approvare.

14. MODIFICA DELLO STATUTO E SCOGLIMENTO
Ogni modifica del presente statuto o lo scioglimento del Comitato dovrà essere deliberata con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci effettivi presenti in Assemblea.
L’assemblea delibererà in merito alla nomina dei liquidatori ed alla devoluzione del fondo sociale residuo ad associazioni ed enti aventi scopo sociale affine.

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